PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
RICONVERSIONE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. Al fine di giungere a una progressiva e completa eliminazione della produzione e del commercio di pellicce, è previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad incentivare programmi di riconversione di imprese operanti in tale settore, mantenendo e qualificando nel contempo l'occupazione degli addetti.

Art. 2.
(Piano di riconversione).

      1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge, con riferimento all'industria e alle attività commerciali aventi ad oggetto l'importazione, la manifattura, la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di pellicce o comunque di beni con prevalente impiego di tali materiali, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la riconversione.
      2. Il piano di cui al comma 1 determina:

          a) l'individuazione dei settori e delle attività di produzione e commercializzazione che, secondo criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente compatibile del Paese e di economicità, possano sostituire quelli di cui la presente legge prevede la soppressione;

 

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          b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti previsti;

          c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e gli interventi per la collocazione del personale eventualmente non reimpiegabile;

          d) le forme e le modalità di ammissione ai benefìci di cui alla presente legge.

Art. 3.
(Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce. Il Fondo ha durata triennale a decorrere dall'adozione del piano di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Finanziamenti e contributi).

      1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 possono essere concessi i seguenti tipi di contributi:

          a) contributi in conto capitale sino a un massimo del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a 500 mila euro;

          b) contributi in conto interessi per i finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento.

      2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa istruttoria da questi effettuata sulla domanda di ammissione presentata dagli interessati secondo quanto previsto dal piano di riconversione di cui all'articolo 2.

 

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Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
REPRESSIONE DELLE
ATTIVITÀ ILLECITE

Art. 6.
(Attività illecite).

      1. È vietata la produzione, l'importazione, il passaggio in transito e la vendita di pellicce sul territorio nazionale.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
      2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
      3. Se i fatti sono commessi da esercenti pubblici servizi la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

 

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Art. 8.
(Associazione per delinquere).

      1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere condotte vietate ai sensi dell'articolo 6, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro.
      2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro.
      3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1 soggiacciono alle stesse pene stabilite per i promotori.

Art. 9.
(Costituzione di parte civile).

      1. Nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al presente capo possono costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali subiti le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per pellicce si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o trattate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza ovina, bovina, equina e suina.

 

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Art. 11.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Art. 12.
(Applicazione della legge).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.